Tachigrafi e art. 142 CdS, dall’UE nessuna conseguenza per l’Italia
I dati del tachigrafo possono essere utilizzati per contestare violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada, ma solo a certe condizioni. La nota procedura d’infrazione UE n. 2020/4051 – avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – è stata archiviata senza conseguenze per l’Italia. Questa procedura riguardava il mancato rispetto dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
Questa ulteriore chiarezza è stata effettuata in un articolo pubblicato da ASAPS, in un articolo scritto da Alessandro Zampedri, vice Sovrintendente Polizia Locale di Trento Monte Bondone – Specialità Autotrasporto, CTU, perito ed esperto in analisi e ricerca frodi del tachigrafo;
Componente Comitato Esperti di ASAPS.
Come riportato da Zampedri, “è passata in sordina l’archiviazione datata 20/12/2023, disposta dalla Commissione Europea della procedura d’infrazione n.2020/4051 – ex art. 258 del TFUE relativa alla “Non corretta attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada”.
Zampedri prosegue evidenziando che il 30 ottobre 2020 era stata emessa, nei confronti dell’Italia, una messa in mora ex art. 258 del TFUE in quanto la Commissione riteneva che contrastasse con l’art. 7, par. 1, del Reg. 165/2014, nonché con la “ratio” dell’intero Regolamento, l’art. 142, comma 6, del Codice della strada italiano, il quale consente l’uso delle risultanze del tachigrafo per finalità diverse rispetto a quelle istituzionali stabilite dal citato Reg. 165/2014 e, precisamente, per determinare e sanzionare la mancata osservanza dei limiti di velocità dei mezzi su strada. L’archiviazione piena senza conseguenze della suddetta procedura indica che, a seguito di valutazioni e verifiche, la Commissione ha ritenuto che la situazione non richiedesse ulteriori azioni legali”.
Pertanto, sottolinea Zampedri, “gli organi di polizia stradale potranno continuare a contestare regolarmente le violazioni di cui all’ art. 142 del Codice della Strada, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati nella memoria di massa del tachigrafo digitale/intelligente seguendo le modalità indicate nell’Allegato alla Circolare del Ministero dell’Interno prot. 6394 del 14/10/2021 (in allegato), limitandosi però a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse sul territorio italiano”.