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Tachigrafo obbligatorio dal 1° luglio 2026: i chiarimenti del Ministero

20/04/26
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare ufficiale con i chiarimenti operativi relativi all’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo per i veicoli commerciali leggeri impiegati nel trasporto internazionale di merci.

A partire dall’1 luglio 2026, infatti, entreranno in vigore le disposizioni previste dal cosiddetto Pacchetto Mobilità dell’Unione Europea, che estendono l’applicazione delle norme sui tempi di guida e riposo anche ai veicoli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, se impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio.

Cosa cambia: obbligo di tachigrafo anche per i veicoli leggeri

La principale novità riguarda l’introduzione obbligatoria del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) su questa categoria di mezzi.

Questo dispositivo consente di:

  • registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite tecnologia satellitare GNSS
  • tracciare la posizione del veicolo ogni 3 ore di guida
  • memorizzare le operazioni di carico e scarico
  • trasmettere dati alle autorità di controllo anche da remoto

L’obiettivo è duplice: garantire maggiore sicurezza stradale e assicurare condizioni di concorrenza più eque nel settore dell’autotrasporto.

Ambito di applicazione: chi è coinvolto

Secondo quanto chiarito dal Ministero, le nuove regole si applicano a:

  • trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio
  • trasporti in conto proprio in ambito internazionale, quando la guida è attività principale del conducente

Restano invece esclusi:

  • trasporti esclusivamente nazionali
  • trasporti in conto proprio in ambito internazionale se la guida non è attività prevalente

Regime misto e gestione operativa

Un aspetto centrale riguarda i veicoli utilizzati sia per trasporti nazionali che internazionali. In questi casi:

  • il tachigrafo è obbligatorio solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio
  • nelle tratte nazionali è possibile utilizzare la modalità “out of scope”

Resta comunque fondamentale garantire la continuità delle registrazioni nei 56 giorni precedenti eventuali controlli.

Obblighi per le imprese e formazione conducenti

Le imprese di trasporto dovranno adeguarsi anche sotto il profilo organizzativo:

  • formazione specifica per i conducenti
  • controllo e corretta gestione dei dati del tachigrafo
  • rispetto della normativa sui tempi di guida e riposo

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai conducenti non soggetti a CQC, per i quali la formazione diventa un elemento essenziale di conformità normativa.

Scarica il documento ufficiale

Per approfondire tutti i dettagli operativi, le casistiche applicative e i riferimenti normativi, è possibile consultare la circolare completa del Ministero.

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