Tachigrafo obbligatorio dal 1° luglio 2026: i chiarimenti del Ministero
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare ufficiale con i chiarimenti operativi relativi all’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo per i veicoli commerciali leggeri impiegati nel trasporto internazionale di merci.
A partire dall’1 luglio 2026, infatti, entreranno in vigore le disposizioni previste dal cosiddetto Pacchetto Mobilità dell’Unione Europea, che estendono l’applicazione delle norme sui tempi di guida e riposo anche ai veicoli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, se impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio.
Cosa cambia: obbligo di tachigrafo anche per i veicoli leggeri
La principale novità riguarda l’introduzione obbligatoria del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) su questa categoria di mezzi.
Questo dispositivo consente di:
- registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite tecnologia satellitare GNSS
- tracciare la posizione del veicolo ogni 3 ore di guida
- memorizzare le operazioni di carico e scarico
- trasmettere dati alle autorità di controllo anche da remoto
L’obiettivo è duplice: garantire maggiore sicurezza stradale e assicurare condizioni di concorrenza più eque nel settore dell’autotrasporto.
Ambito di applicazione: chi è coinvolto
Secondo quanto chiarito dal Ministero, le nuove regole si applicano a:
- trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio
- trasporti in conto proprio in ambito internazionale, quando la guida è attività principale del conducente
Restano invece esclusi:
- trasporti esclusivamente nazionali
- trasporti in conto proprio in ambito internazionale se la guida non è attività prevalente
Regime misto e gestione operativa
Un aspetto centrale riguarda i veicoli utilizzati sia per trasporti nazionali che internazionali. In questi casi:
- il tachigrafo è obbligatorio solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio
- nelle tratte nazionali è possibile utilizzare la modalità “out of scope”
Resta comunque fondamentale garantire la continuità delle registrazioni nei 56 giorni precedenti eventuali controlli.
Obblighi per le imprese e formazione conducenti
Le imprese di trasporto dovranno adeguarsi anche sotto il profilo organizzativo:
- formazione specifica per i conducenti
- controllo e corretta gestione dei dati del tachigrafo
- rispetto della normativa sui tempi di guida e riposo
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai conducenti non soggetti a CQC, per i quali la formazione diventa un elemento essenziale di conformità normativa.
Scarica il documento ufficiale
Per approfondire tutti i dettagli operativi, le casistiche applicative e i riferimenti normativi, è possibile consultare la circolare completa del Ministero.