Aggiornamento tachigrafo: la Commissione UE ufficializza le scadenze. Coinvolti anche i modelli Stoneridge
Lo avevamo anticipato lo scorso giugno, quando l’indicazione arrivava dal costruttore: l’aggiornamento software del tachigrafo VDO DTCO 4.1 alla versione 4.1b non era più una semplice raccomandazione tecnica, ma un requisito destinato a diventare vincolante. Oggi quella previsione trova conferma ufficiale su due livelli. Il 14 luglio 2026 la Commissione europea, attraverso il portale del Joint Research Centre (JRC) di Ispra, ha pubblicato la tabella degli aggiornamenti software di sicurezza obbligatori per i tachigrafi intelligenti di seconda generazione (G2V2). Il 28 luglio 2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ha diramato una circolare che recepisce a livello nazionale quelle indicazioni, le trasmette agli organi di controllo e chiarisce il regime sanzionatorio applicabile.
La novità non riguarda soltanto la formalizzazione di quanto già segnalato per i dispositivi VDO/Continental: l’elenco della Commissione estende l’obbligo anche ai tachigrafi Stoneridge SE5000, ampliando così la platea delle imprese di autotrasporto chiamate a intervenire.
(Se non l’hai ancora letto, qui trovi il nostro precedente approfondimento: Aggiornamento tachigrafo VDO DTCO 4.1b: perché oggi non è più una scelta ma un obbligo.)
Cosa è cambiato: dalla tabella UE alla circolare del Ministero
Il riferimento normativo è l’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 165/2014. In base a questa disposizione, quando emergono vulnerabilità di sicurezza nelle unità di bordo, nei sensori di movimento o nelle carte tachigrafiche, le autorità di omologazione ne informano la Commissione, che dispone le misure correttive necessarie.
La tabella pubblicata sul portale JRC individua, per ciascun modello coinvolto, la nuova versione da installare, la relativa omologazione e — soprattutto — la data a partire dalla quale l’aggiornamento diventa obbligatorio. Con la circolare del 28 luglio, il Ministero dell’Interno ha portato quelle stesse informazioni all’attenzione di Prefetture, Questure, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, chiedendo di estenderne il contenuto anche ai Corpi e Servizi di Polizia Locale. È il passaggio che trasforma un’indicazione del costruttore in un adempimento presidiato dagli organi di controllo su tutto il territorio nazionale.
VDO DTCO 4.1: dall’indicazione del costruttore all’obbligo di legge
Per il tachigrafo Continental/VDO DTCO 1381 versione 4.1 la conferma è piena. La versione software vulnerabile è la 04.01.26 (omologazione e1-84-08) e deve essere aggiornata alla versione 04.01.41: al termine dell’intervento il dispositivo viene identificato come release 4.1b, con nuova omologazione e1-84-10.
Secondo la tabella della Commissione, ripresa dalla circolare ministeriale, per questo modello l’obbligo di aggiornamento decorre dal 15 luglio 2026. È esattamente il dispositivo di cui avevamo parlato a giugno: quanto allora era una comunicazione del costruttore AUMOVIO/VDO ai centri tecnici autorizzati è ora inquadrato in un atto ufficiale con una data certa.
La novità: obbligo anche per i tachigrafi Stoneridge SE5000
L’elemento nuovo per le flotte riguarda il tachigrafo Stoneridge SE5000-8.1, che nel precedente approfondimento non era coinvolto e che oggi rientra invece tra i modelli da aggiornare.
L’obbligo interessa le revisioni B, C, D ed E (omologazioni da e5-0002-08 a e5-0002-11), con le versioni software vulnerabili 1214 (revisioni B e C) e 1619 (revisioni D ed E). Dopo l’intervento — con la versione software indicata dalla tabella per la specifica revisione — il dispositivo passa rispettivamente alle revisioni F, G, H o I (omologazioni da e5-0002-12 a e5-0002-15).
Per i tachigrafi Stoneridge la decorrenza dell’obbligo è fissata al 1° settembre 2026. Le aziende che utilizzano questo modello, molto diffuso nelle flotte impegnate nel trasporto internazionale, devono quindi programmare per tempo la verifica e l’eventuale aggiornamento.
Inizio dell’obbligo e momento dell’intervento: due date da non confondere
Un aspetto pratico importante riguarda l’interpretazione delle scadenze. Le date del 15 luglio 2026 (DTCO 4.1b) e del 1° settembre 2026 (Stoneridge SE5000) indicano l’inizio dell’obbligatorietà dell’aggiornamento, non il termine ultimo entro cui presentarsi in officina.
La circolare precisa che l’aggiornamento software deve essere eseguito esclusivamente dalle officine autorizzate, in occasione della prima revisione biennale (taratura), della prima riparazione oppure dell’installazione o sostituzione del dispositivo successive alle decorrenze indicate. Un dettaglio che rassicura gli operatori: si tratta di un intervento software che non richiede la sostituzione fisica del tachigrafo. Al termine delle operazioni l’officina rilascia il certificato di revisione e taratura e applica sulla carrozzeria la targhetta adesiva con gli estremi della revisione.
Cosa devono fare le imprese di autotrasporto
Il primo passo è la verifica. Le imprese devono controllare marca, modello, revisione e versione software dei tachigrafi installati sulla flotta. Come ricorda la circolare, la versione del software è visibile direttamente nel menù del tachigrafo, alla voce “dati tecnici” (dove compare anche l’esito della taratura biennale).
Nel caso dei dispositivi VDO/Continental DTCO 1381, la circolare indica un’unica versione software soggetta all’obbligo: la 04.01.26 (release 4.1), da aggiornare alla 04.01.41, ossia la release 4.1b. Il documento ministeriale non entra nel merito delle diverse sotto-versioni della 4.1: individua semplicemente la 04.01.26 come software da aggiornare e la 04.01.41 come esito dell’intervento. Chi ha già installato la 4.1b è quindi in regola; in caso di dubbio sulla configurazione del proprio apparecchio, è bene farlo verificare da un centro autorizzato.
Se il tachigrafo rientra tra i modelli e le versioni indicati dalla Commissione, occorre rivolgersi a un’officina autorizzata per programmare l’aggiornamento, preferibilmente in coincidenza con la prima ispezione periodica.gersi a un’officina autorizzata per programmare l’aggiornamento, preferibilmente in coincidenza con la prima ispezione periodica.
Le sanzioni in caso di controllo su strada: cosa cambia con la circolare
È il punto su cui la circolare porta la novità più rilevante, correggendo un’aspettativa diffusa. In prima battuta si poteva ritenere che un tachigrafo con software non aggiornato, essendo “non conforme”, ricadesse nella sanzione dell’art. 179 del Codice della Strada: una previsione pesante, con multa di importo elevato (oltre 3.000 euro nei casi più gravi), sospensione della patente e decurtazione di 10 punti dalla CQC.
Come chiarito dal Ministero dell’Interno nella circolare del 28 luglio 2026, non è così. Qualora durante un controllo su strada il software non risulti aggiornato a seguito di un intervento di revisione, riparazione o sostituzione, il dispositivo è considerato non conforme alle prescrizioni tecniche di omologazione; tuttavia, in mancanza di una previsione sanzionatoria specifica collegata agli obblighi dell’art. 20 del Regolamento (UE) n. 165/2014, la sanzione applicabile non è quella dell’art. 179 CdS, bensì quella — molto più lieve — prevista dall’art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727.
Va però sottolineato subito un aspetto: questo regime attenuato vale soltanto in Italia. Nel nostro Paese, in concreto, si tratta di una sanzione amministrativa pecuniaria di modesta entità (nell’ordine dei 52 euro), priva delle conseguenze accessorie — sospensione della patente e decurtazione dei punti — che l’art. 179 avrebbe comportato; un’impostazione peraltro coerente con quanto il Ministero aveva già chiarito per l’analoga ipotesi della mancata revisione biennale del tachigrafo. All’estero, invece, il quadro cambia: l’entità delle sanzioni varia da Paese a Paese e può risultare ben più severa. Per chi opera nel trasporto internazionale, quindi, l’aggiornamento resta un adempimento da non rimandare.
Attenzione, inoltre: questo non rende l’aggiornamento facoltativo. Resta un obbligo a tutti gli effetti, e la non conformità del dispositivo può comunque tradursi in disagi operativi e richieste di regolarizzazione. La circolare, del resto, coinvolge l’intera filiera dei controlli — dalla Polizia Stradale alla Polizia Locale — rendendo le verifiche potenzialmente capillari.
Il supporto di Golia360 nella gestione del tachigrafo
Tenere sotto controllo scadenze, ispezioni periodiche, aggiornamenti normativi e conformità dei dispositivi è tanto più complesso quanto più la flotta è strutturata e multimarca. Con l’estensione dell’obbligo anche ai modelli Stoneridge, avere un quadro chiaro di quali veicoli richiedono l’intervento diventa una priorità operativa.
Il Customer Care di Golia360 è a disposizione per aiutare le imprese a interpretare correttamente la stampa dei dati tecnici, individuare i tachigrafi che necessitano dell’aggiornamento e indirizzare, dove utile, verso le officine affiliate della rete Golia Point presenti sul territorio.
Sei cliente Golia360 e hai dubbi sulla versione software installata sui tuoi tachigrafi? Contatta il nostro team: una verifica preventiva oggi può evitare contestazioni durante i controlli e garantire la piena conformità della flotta alle disposizioni europee.