Tachigrafo, con il nuovo Codice della Strada l’impresa si difende con le prove
Formazione, controlli e dati conservati: l’articolo 107 dello schema di riforma mette in fila gli obblighi delle aziende di trasporto e fissa sanzioni fino a 3.400 euro. Ma apre anche una via d’uscita a chi sa documentare di aver fatto la propria parte.
Sul tachigrafo, il nuovo Codice della Strada sposta il baricentro dall’autista all’azienda. L’articolo 107 dello schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 dice in modo esplicito che cosa deve fare un’impresa di trasporto, quanto rischia se non lo fa e come può dimostrare di essere in regola quando a sbagliare è un conducente. Il punto, per chi gestisce una flotta di camion o di autobus, è tutto qui: rispettare le regole non basta più, bisogna essere in grado di provarlo, carte alla mano.
A che punto è la riforma del Codice della Strada
Lo schema attua la delega contenuta nell’articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 ed è destinato a sostituire integralmente il Codice in vigore dal 1992, il decreto legislativo n. 285. Il 14 ottobre il testo è stato trasmesso alla Camera come Atto del Governo n. 448 e ora deve raccogliere i pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e commissioni parlamentari, che hanno tempo fino al 12 gennaio 2027. Il Governo dovrà poi tornare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, attesa entro la metà di marzo 2027.
Secondo il calendario fissato nello schema, il nuovo Codice entrerebbe in vigore il 1° aprile 2027, mentre le sue disposizioni troverebbero applicazione dal 1° gennaio 2028. Fino ad allora, e comunque fino al via libera finale, valgono gli obblighi e le sanzioni attuali. Tutto ciò che segue, quindi, va letto per quello che è: una proposta normativa che può ancora cambiare, anche negli importi.
Cosa devono fare le imprese con il tachigrafo
L’articolo 107 parte da un principio: l’impresa deve verificare che i propri conducenti usino il tachigrafo correttamente. Da qui discende un primo divieto netto, quello di mettere in circolazione veicoli privi del dispositivo quando è obbligatorio, oppure con un apparecchio guasto o manomesso. Il secondo divieto riguarda la busta paga: non sono ammessi premi o compensi capaci di spingere l’autista a un uso irregolare del tachigrafo, come accade quando la retribuzione è legata alle distanze percorse o ai tempi di consegna in modo da mettere a rischio il rispetto dei tempi di guida e di riposo.
Sul fronte organizzativo, l’azienda deve pianificare il lavoro dei conducenti in modo compatibile con le regole, formarli e fornire istruzioni chiare su come registrare le attività, come utilizzare la carta tachigrafica e come comportarsi in caso di anomalie o malfunzionamenti. A questo si aggiungono controlli regolari per verificare il rispetto della normativa europea. Infine c’è il capitolo dei dati: le registrazioni dell’unità di bordo e delle carte dei conducenti vanno scaricate e conservate per almeno un anno, insieme agli eventuali fogli di registrazione e ai tabulati stampati.
Obblighi davvero nuovi? Cosa prevede già oggi la normativa
Chi lavora nell’autotrasporto riconoscerà molte di queste regole, e non per caso. La responsabilità dell’impresa per le infrazioni dei propri autisti è già sancita a livello europeo dall’articolo 33 del Regolamento (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi e dall’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo, che vietano anche le retribuzioni legate a distanze o quantità trasportate quando compromettono la sicurezza. Lo stesso articolo 33 impone già oggi di conservare fogli di registrazione e tabulati per almeno un anno, e la disciplina vigente fissa le scadenze per lo scarico dei dati: entro 90 giorni per l’unità di bordo ed entro 28 giorni per la carta del conducente.
Anche l’idea che la formazione possa proteggere l’azienda non è inedita: con il decreto dirigenziale del 12 dicembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che i corsi certificati sull’uso del tachigrafo possono essere valutati per escludere la responsabilità dell’impresa. La vera novità dello schema, dunque, sta nel metodo più che nella sostanza: obblighi oggi sparsi tra regolamenti europei, articoli diversi del Codice e circolari ministeriali vengono riuniti in un’unica norma, con una scala di sanzioni dedicata e una procedura di difesa scandita da termini precisi.
Le multe previste per le imprese di trasporto
La tabella delle sanzioni allegata allo schema prevede quattro fasce. La più pesante, da 850 a 3.400 euro, colpisce l’impresa che mette su strada un veicolo senza il tachigrafo obbligatorio oppure con un dispositivo non funzionante o manomesso. Subito sotto, da 800 a 3.200 euro, si collocano gli incentivi che favoriscono un uso irregolare del tachigrafo e la mancanza di formazione, istruzioni o controlli periodici sugli autisti.
Una sanzione da 500 a 2.000 euro è prevista per chi non fornisce i fogli di registrazione necessari o non mette il conducente nelle condizioni di stampare i dati durante un controllo. Le irregolarità nello scarico o nella conservazione dei dati tachigrafici, infine, costano da 400 a 1.600 euro. Si tratta di importi riferiti alla singola violazione: per una flotta, dove la stessa carenza organizzativa può ripetersi su più veicoli e più conducenti, il conto può crescere rapidamente.
Quando l’impresa paga per gli errori dell’autista
È il passaggio più rilevante per le aziende. Lo schema conferma che l’impresa può essere chiamata a rispondere delle violazioni sull’uso del tachigrafo commesse dai propri conducenti, ma chiarisce che la responsabilità non è automatica. L’azienda può evitare la sanzione dimostrando di aver rispettato gli obblighi previsti dalle norme europee, dalla formazione alle istruzioni fino ai controlli sull’attività degli autisti.
Per farlo ha a disposizione 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, entro i quali deve inviare all’organo accertatore la documentazione a propria difesa. L’ufficio competente avrà poi 30 giorni dalla ricezione per esaminarla e decidere sull’eventuale archiviazione. Due mesi sono pochi se le prove vanno cercate tra faldoni, mail e chiavette USB; sono più che sufficienti se attestati, istruzioni consegnate e registri dei controlli sono già ordinati e pronti da esportare.
Perché la documentazione diventa la vera assicurazione
La logica della riforma premia chi lavora con metodo. Un attestato di formazione non firmato, un controllo fatto ma non registrato, un file scaricato e poi perso valgono, davanti a un verbale, quanto un controllo mai eseguito. Per questo la gestione del tachigrafo smette di essere un adempimento tecnico da delegare all’ultimo momento e diventa parte dell’organizzazione aziendale, al pari della manutenzione dei mezzi o della pianificazione dei viaggi.
È il terreno su cui si muovono le piattaforme di fleet management più evolute. Golia Fleet, l’ecosistema digitale di Golia360, integra la gestione del tachigrafo con l’analisi dei dati e delle infrazioni e con le lettere di notifica agli autisti, così che ogni verifica lasci una traccia consultabile e ordinata nel tempo. Sul fronte della formazione, Golia Academy organizza dal 2012 corsi dedicati al corretto uso del cronotachigrafo e ai tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali. Strumenti che non sostituiscono la responsabilità dell’impresa, ma che le permettono di trasformare il lavoro quotidiano in prove pronte all’uso.
Come prepararsi già adesso
Le nuove sanzioni non sono ancora in vigore, ma gli obblighi di fondo sì, e il tempo che separa dall’applicazione della riforma è un margine prezioso. Il primo passo è fare l’inventario: quali autisti hanno ricevuto una formazione documentata, quali istruzioni scritte sono state consegnate, con quale frequenza vengono analizzati i dati e dove vengono archiviati. Il secondo è verificare lo stato dei dispositivi installati, dalla taratura all’integrità dei sigilli. Il terzo è correggere subito le irregolarità che emergono, conservando traccia degli interventi. Chi arriverà al 2028 con un sistema già rodato non dovrà rincorrere la norma: avrà semplicemente reso visibile il lavoro che fa ogni giorno.
Domande frequenti
Il nuovo Codice della Strada è già in vigore?
No. Lo schema è stato approvato in esame preliminare il 13 ottobre 2026 ed è all’esame del Parlamento come Atto del Governo n. 448. Secondo il testo attuale entrerebbe in vigore il 1° aprile 2027, con applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2028. Nel frattempo restano valide le regole vigenti.
Qual è la multa più alta per l’impresa in materia di tachigrafo?
Lo schema prevede da 850 a 3.400 euro per chi fa circolare un veicolo senza il tachigrafo obbligatorio o con un dispositivo guasto o manomesso. Gli importi possono ancora cambiare durante l’iter.
Per quanto tempo vanno conservati i dati del tachigrafo?
Per almeno un anno, insieme ai fogli di registrazione e ai tabulati. L’obbligo è già previsto dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e viene ripreso dall’articolo 107 dello schema.
L’impresa paga sempre per le violazioni commesse dall’autista?
No. Può evitare la sanzione dimostrando di aver adempiuto agli obblighi di formazione, istruzione e controllo, inviando la documentazione entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. L’ufficio ha poi 30 giorni per decidere sull’archiviazione.